ENTE DI SVILUPPO PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
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Rifiuti

 
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Controllo aziende agricole
Gestione di rifiuti prodotti dalle aziende agricole 1  (2)

In relazione alle rilevanti novità introdotte dal D.Lgs. 152/06, in materia di rifiuti, si ritiene utile richiamare i principali adempimenti per le aziende agricole.

La classificazione dei rifiuti

Il D.Lgs. 152/06 definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del decreto (vedi tab. 1) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Viene confermato che i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali. In attesa che venga istituito l'elenco dei rifiuti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, riportata nell'Allegato D alla parte quarta del decreto (vedi tab. 2 in cui è riportata la classe 02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca). I rifiuti pericolosi riportati nell’elenco sono contraddistinti con un asterisco. Per quest’ultima categoria di rifiuti sono previsti adempimenti aggiuntivi.

I rifiuti speciali (non pericolosi) più ricorrenti, che costituiscono la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall’azienda agricola, sono:

-       materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.);

-       imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.);

-       oli i vegetali esausti;

-       fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici;

-       pneumatici usati;

-       contenitori di fitofarmaci bonificati;

-       veicoli e macchine da rottamare;

-       scarti vegetali in genere, semprechè non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole.

I rifiuti pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

-         oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche;

-         batterie esauste;

-         fitofarmaci non più utilizzabili;

-         contenitori di fitofarmaci non bonificati;

-         farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

Materiali esclusi dal campo di applicazione

Alcuni materiali e sostanze di origine agricola sono esclusi dal decreto e pertanto non debbono soggiacere alle prescrizioni previste. Sono in particolare:

  • le carogne;
  • i seguenti rifiuti agricoli:

materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

  • i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Sono anche esclusi i sottoprodotti (i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo) di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti inoltre non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.

Obblighi previsti per i rifiuti speciali (non pericolosi)

Deposito temporaneo

I rifiuti vanno raggruppati in un ambiente o locale che abbia requisiti tali da impedirne la dispersione, l’inquinamento di suolo ed acque, inconvenienti igienico-sanitari, o in generale danni a cose o a persone. Nel deposito temporaneo i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc. Il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti; nessuna disposizione vieta la costituzione di più depositi temporanei nello stesso luogo di produzione.

I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

-         con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

-         quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

-         limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

Smaltimento

I rifiuti speciali non pericolosi vanno eliminati:

- tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione;

- conferendoli a ditte autorizzate allo smaltimento e al recupero.

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento.

Trasporto dei rifiuti

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Le disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Non si applicano inoltre:

  • al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
  • alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.

Sino all'emanazione delle normative attuative previste dal D.Lgs. 152/06, in materia di trasporto dei rifiuti, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria 

Iscrizione all’albo gestori

Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. Le imprese soggette all'obbligo di iscrizione, sono tenute a corrispondere all'Albo, un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.

Obblighi previsti per i rifiuti pericolosi

Deposito temporaneo

Analogamente a quanto previsto per i rifiuti speciali, anche per i rifiuti pericolosi sono indicate una serie di disposizioni relative alla costituzione di un deposito aziendale, con caratteristiche analoghe a quelle evidenziate per gli speciali.

I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

  • con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  • limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

Il deposito temporaneo, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Inoltre, devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Smaltimento

I rifiuti speciali pericolosi possono essere eliminati:

- tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione;

- conferendoli a ditte specializzate nello smaltimento.

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento.

Trasporto

Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione, tenuto e compilato da chi produce o detiene o trasporta rifiuti, così come descritto precedentemente.

Il trasporto tramite ente pubblico o gestore del servizio pubblico, comporta anche in questo caso l’esonero della compilazione del formulario.

Come per gli speciali anche per i formulari destinati ad accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi vigono i medesimi obblighi in merito alla numerazione, vidimazione, conservazione e registrazione.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Dichiarazione annuale Ambientale (MUD)

Le imprese, comprese quelle agricole, e gli enti che producono rifiuti pericolosi comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.

Registro di carico-scarico.

Le imprese, comprese quelle agricole, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale di cui sopra. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Iscrizione all’albo gestori

Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi per quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. Le imprese soggette all'obbligo di iscrizione, sono tenute a corrispondere all'Albo, un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.

Sanzioni

Abbandono di rifiuti

Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Violazione degli obblighi di comunicazione (MUD)

I soggetti che non effettuino la comunicazione al catasto ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.